Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.
Perché questo provvedimento?
- Assicurare diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell’informazione a livello locale e nazionale.
- Incentivare l’innovazione dell’offerta informativa, distribuzione e vendita.
- Capacità delle imprese del settore di investire e acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo.
- Sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell’informazione digitale.
RIGUARDO ALL'ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL PLURALISMO IN PARTICOLARE:
Da dove proverranno i fondi?
- Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria.
- Risorse statali destinate a radio e tv locali.
- Una quota dell'eccedenza del canone Rai (un terzo e comunque non superiore ai 100 milioni di €).
- Le somme
derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per
cento del reddito complessivo dei seguenti soggetti: concessionari della raccolta pubblicitaria; società
operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano
raccolta pubblicitaria diretta; altri
soggetti che esercitino l'attività d'intermediazione nel mercato della
pubblicità
A chi sono destinati?
- a cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio.
- a enti senza fini di lucro.
- a imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti non aventi fini di lucro.
- alle imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche.
- alle imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali o braille, su nastro magnetico o su supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate.
- alle associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell’elenco istituito dall’articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
- alle imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.
Chi NON riceverà alcun contributo? Questo è un aspetto fondamentale da chiarire perché c'è stata tanta mala informazione da parte di testate che mirano a criticare l'operato del Governo sempre e comunque. Non riceveranno contributi:
- gli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico.
- tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa (in pratica i grandi quotidiani nazionali - SPA).
Come si accede ai contributi?
- Superamento della distinzione tra testata nazionale e testata locale
- Per le testate online, in funzione dell’aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti
- Valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell’offerta e del modello imprenditoriale
- Incidenza percentuale del contributo comunque nella misura massima del 50 per cento del totale dei ricavi dell’impresa
- Non pubblicare pubblicità lesive dell’immagine e del corpo delle donne
- Previsione di criteri premiali per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore ai 35 anni e per azioni di formazione e aggiornamento del personale, nonché per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro
- Graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute
- Superamento della distinzione tra testata nazionale e testata locale
- Per le testate online, in funzione dell’aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti
- Valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell’offerta e del modello imprenditoriale
- Incidenza percentuale del contributo comunque nella misura massima del 50 per cento del totale dei ricavi dell’impresa
- Non pubblicare pubblicità lesive dell’immagine e del corpo delle donne
- Previsione di criteri premiali per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore ai 35 anni e per azioni di formazione e aggiornamento del personale, nonché per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro
- Graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute
E per la rete delle edicole? L'impianto della legge riconosce l'importanza delle edicole come luogo di incontro e di informazione, e in molte piccole realtà territoriali come unico strumento per venire a conoscenza dei fatti che riguardano l'intera comunità. Cosa si farà quindi per agevolare la loro possibilità di sopravvivere alla crisi ed evolversi?
- Attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali. Come? favorendo l’adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, con il divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, garantendo in tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate presenti e non solo.
- introduzione di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività, nonché di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare l'accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive, da parte di detti punti di vendita
- introduzione di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività, nonché di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare l'accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive, da parte di detti punti di vendita
- Promozione, con l’aiuto delle regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita.
- Promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali.
- Completamento in maniera condivisa e unitaria dell’informatizzazione delle strutture, per connettere tutti i punti vendita e favorire la nascita di una rete integrata capillare sul territorio.
Qui il resoconto stenografico della seduta di ieri e qui della seduta di oggi.
la proposta di legge approvata oggi alla Camera |
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